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Chiarimenti comunicazione RLS all'Inail
Scritto da Administrator   
martedì 12 maggio 2009

Come avevamo già anticipato in qualche discussione sul nostro forum, ecco il testo del comunicato congiunto di Inail ed alcune associazioni di categoria sull'obbligo di comunicazione esclusivamente dell'R.L.S..

INAIL Direzione Centrale Prevenzione Cna Conf. Naz. Artigianato e pmi Confartigianato Casartigiani Claai

COMUNICATO CONGIUNTO

In seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia.

Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari della autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Link al comunicato

 

 
Modifiche al D.Lgs.81/2008 : parere negativo dalle Regioni
Scritto da Administrator   
lunedì 04 maggio 2009

La Conferenza, delle Regioni ha espresso un parere negativo, adottato a maggioranza,  sullo schema di decreto legislativo che modifica ed integra il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il  parere negativo – ha spiegato Vasco Errani – non è una posizione politica, ma trae origine da valutazioni strettamente di merito e nasce dal fatto che il decreto proposto oltre ad eccedere i limiti della delega, contiene alcune norme, in particolare l’articolo 2 bis e l’articolo 10 bis - che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Per quanto riguarda l’articolo 2-bis, sebbene la norma proposta parli di presunzione di conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro, non fornisce sufficienti garanzie in materia, infatti il rispetto di tali obblighi non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione a tutti gli elementi mediante i quali va condotta la valutazione.

Il decreto – aggiunge Errani – crea, fra l’altro, confusione di ruoli e di soggetti in particolare nella importante azione di prevenzione garantita dalla certificazione.

Per quanto riguarda l’articolo 10-bis, sebbene le Regioni non abbiano formalmente competenza in materia di ordinamento penale, introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro su cui le Regioni – ha concluso Errani - vantano indiscusse competenze, per cui la norma presenta oggettivi profili di illegittimità per eccesso di delega”

(fonte Regioni.it)

 
Norma "salva manager", i penalisti lanciano un appello
Scritto da Administrator   
mercoledì 29 aprile 2009

"Qui non si tratta di riscrivere una norma, bisogna cancellarla".

Contro la norma "salva manager" contenuta nel decreto correttivo al Testo unico sulla sicurezza del lavoro del governo, non usa mezzi termini il professor Giorgio Marinucci, ordinario di diritto penale all'Università statale di Milano. In particolare, bersaglio degli attacchi più duri è l'articolo 10 bis, che già si è attirato una valanga di critiche, a cominciare dal presidente Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato, insieme al presidente della Camera, Gianfranco Fini, non aveva risparmiato strali proprio contro quella norma, duramente osteggiata anche dalla Fiom, perché sospettata di portare all'assoluzione dei dirigenti della ThyssenKrupp.

Il professor Marinucci con una settantina di colleghi "professori di diritto penale e di altre discipline giuridiche", ha sottoscritto un appello a Napolitano per puntare il dito contro una norma che "esonera da responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa: non sarebbero più obbligati - dicono i firmatari del documento - ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi siano condotte colpose di altri soggetti".

"Spogliando i soggetti che rivestono posizioni al vertice dell'impresa del loro indiscusso ruolo di garanti della vita e dell'incolumità fisica dei lavoratori", affermano i giuristi, "si apporta una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore".

 

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